COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELL'OTTEMPERANZA SUI NUOVI ATTI DI RIELABORAZIONE DEL POTERE (113.1)
In tema di appalti pubblici, sussiste l'incompetenza funzionale del T.A.R. in favore del Consiglio di Stato qualora il ricorso, pur deducendo vizi propri di un nuovo provvedimento di aggiudicazione, sia diretto a contestare l'adeguamento dell'attività amministrativa a un giudicato formatosi su una sentenza d'appello; la facoltà di convogliare unitariamente nel ricorso per ottemperanza sia le censure di elusione che i vizi propri dell'atto spetta esclusivamente al giudice dell'ottemperanza, il quale è l'unico titolare del potere di scindere le domande e rimettere eventualmente la componente di cognizione ordinaria al giudice di primo grado.
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