COMPETENZA FUNZIONALE DEL CONSIGLIO DI STATO PER L'OTTEMPERANZA AL PROPRIO GIUDICATO (113.1)
La competenza funzionale del giudice dell'ottemperanza è inderogabile e non può essere surrogata dalla competenza cognitoria ordinaria del tribunale di primo grado quando l'azione, pur formalmente qualificata come azione di nullità o annullamento, miri sostanzialmente a censurare l'elusione di un giudicato d'appello. I vizi propri del provvedimento adottato in esecuzione della sentenza sono devoluti alla competenza unitaria del giudice dell'ottemperanza qualora presentino un nucleo di accertamento identico a quello relativo alla violazione del giudicato.
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