Giurisprudenza e Prassi
SUSSISTE L'OBBLIGO DI PROVVEDIMENTO ESPRESSO SULL'ISTANZA DI COMPENSAZIONE PER CARO MATERIALI (26.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2026
L'amministrazione ha il dovere di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di compensazione prezzi presentata dall'appaltatore ai sensi della normativa emergenziale, anche qualora debba ricorrere al Fondo per l'adeguamento prezzi per carenza di risorse proprie. L'azione avverso il silenzio è fondata limitatamente all'obbligo di provvedere, restando precluso al giudice l'accertamento del quantum della pretesa in assenza di una compiuta istruttoria tecnica da parte della stazione appaltante.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

