Giurisprudenza e Prassi

SUSSISTE L'OBBLIGO DI PROVVEDIMENTO ESPRESSO SULL'ISTANZA DI COMPENSAZIONE PER CARO MATERIALI (26.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza 2026

L'amministrazione ha il dovere di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di compensazione prezzi presentata dall'appaltatore ai sensi della normativa emergenziale, anche qualora debba ricorrere al Fondo per l'adeguamento prezzi per carenza di risorse proprie. L'azione avverso il silenzio è fondata limitatamente all'obbligo di provvedere, restando precluso al giudice l'accertamento del quantum della pretesa in assenza di una compiuta istruttoria tecnica da parte della stazione appaltante.

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