Giurisprudenza e Prassi

AUTONOMIA NELLA DETERMINAZIONE DEGLI ELENCHI PREZZI PER LA COMPENSAZIONE NEI SETTORI SPECIALI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Ai fini della compensazione dei prezzi per il rincaro dei materiali da costruzione, le imprese operanti nei settori speciali di cui al servizio idrico integrato hanno la facoltà di adottare nuovi prezzari interni entro i termini di legge in alternativa all'utilizzo dei prezzari regionali. Qualora l'elenco prezzi posto a base di gara risulti elaborato autonomamente dalla stazione appaltante mediante specifiche analisi, il calcolo della compensazione deve essere parametrato a tale elenco e non ai prezzari regionali, stante l'autonomia normativa riconosciuta dall'art. 26, comma 12, del D.L. 50/2022 che salvaguarda la specialità degli operatori nei settori esclusi.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)