Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DEL COLLEGIO PERFETTO: APPLICATO IN MODO TEMPERATO PER LE ATTIVITÀ DELLA COMISSIONE GIUDICATRICE DI NATURA ISTRUTTORIA, PREPARATORIA O STRUMENTALE (93)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di gare d'appalto, la commissione giudicatrice opera come collegio perfetto solo per le operazioni propriamente valutative, quali la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte; tuttavia, per esigenze di funzionalità, non è indispensabile la piena collegialità per lo svolgimento di attività preparatorie, istruttorie o strumentali, destinate a confluire nella successiva e definitiva valutazione dell'intero consesso.

"[...] nella specie non è in discussione che le attività di analisi e valutazione delle offerte debbano essere svolte dalla Commissione, come prescritto dalla citata clausola del Disciplinare di gara, ma il modo in cui tali compiti possono essere da quella esercitati, al fine di conciliare la collegialità delle operazioni di gara con l’esigenza di garantire la celerità e la continuità delle stesse, senza interrompere il nesso di imputabilità alla medesima Commissione dell’attività di analisi e valutazione delle offerte e dei relativi effetti;

- a tal proposito, la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 ottobre 2021, n. 6782) ha chiarito che “la commissione giudicatrice di gare d’appalto è un collegio perfetto, che deve operare, in quanto tale, in pienezza della sua composizione e non con la maggioranza dei suoi componenti, con la conseguenza che le operazioni di gara propriamente valutative, come la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni (cfr. Cons. giust. amm. sic,, 21 luglio 2008, n. 661; Cons. Stato, V, 22 ottobre 2007, n. 5502; Id., VI, 2 febbraio 2004, n. 324). Nondimeno, per evidenti esigenze di funzionalità, il principio è temperato per cui non è indispensabile la piena collegialità quando occorra effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali, destinate, come tali, a refluire nella successiva e definitiva valutazione dell’intero consesso (cfr. Cons. Stato, V, 25 gennaio 2011, n. 513; Id., IV, 5 agosto 2005, n. 4196)” (…) In tale prospettiva “l’attitudine meramente strumentale dell’attività delegabile o affidabile a sottocommissioni dovrà avere, in difetto di criteri identificativi o discretivi di ordine materiale o sostanziale, la duplice caratteristica (a un tempo necessaria e sufficiente): a) di essere, ex ante e in abstracto, suscettibile di potenziale verifica a posteriori da parte del plenum; b) di essere, ex post e in concreto, effettivamente acquisita alla valutazione collegiale piena, in termini di controllo, condivisione ed approvazione” (Cons. Stato, n. 4143 del 2018, cit.)”;"

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)