ILLEGITTIMA LA DELEGA DELLA VALUTAZIONE TECNICA AD ESPERTI ESTERNI E LA DEFINIZIONE POSTUMA DEI SUB-CRITERI (93.1)
In tema di appalti pubblici, è illegittimo l'operato della Commissione giudicatrice che affidi a consulenti esterni compiti di valutazione discrezionale dell'offerta tecnica anziché limitarsi a riceverne un supporto meramente istruttorio. È parimenti illegittima la scomposizione dei criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis in ulteriori sub-parametri se effettuata dopo l'apertura e l'analisi delle offerte tecniche, in quanto tale prassi viola i principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, dovendo la griglia di valutazione essere cristallizzata prima della conoscenza delle proposte dei partecipanti.
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