COMMISSIONE DI GARA, CONFLITTO DI INTERESSI E METODO DEL CONFRONTO A COPPIE (16)
"Nell'ambito di una valutazione condotta con il metodo del confronto a coppie, risulta sufficiente l'attribuzione del punteggio in forma esclusivamente numerica, senza necessità di ulteriori specificazioni, poiché la motivazione può considerarsi insita nell'attribuzione di un determinato coefficiente, espressivo del grado di preferenza di ciascun commissario per una delle proposte in comparazione".
Il Collegio ha inoltre statuito che: «l’esperienza professionale di ciascun componente la commissione giudicatrice [non deve necessariamente coprire] tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente» e che la percezione di un conflitto di interessi «deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi».
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