Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA INDIVIDUALE DELLA COMMISSIONE SE LA VALUTAZIONE FINALE È COLLEGIALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

La regola del collegio perfetto impone la presenza di tutti i componenti della commissione di gara solo per lo svolgimento delle attività valutative in senso stretto, quali la definizione dei criteri di massima e l'attribuzione dei punteggi alle offerte. Al contrario, non è richiesta la collegialità per le attività istruttorie o di analisi preliminare, i cui esiti sono destinati a essere recepiti e validati dal plenum dell'organo collegiale in sede di decisione finale.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)