Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER COLLEGAMENTO SOSTANZIALE BASATA SU INDIZI GRAVI E CONCORDANTI (95.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE Sentenza 2024

Il collegamento sostanziale tra imprese partecipanti alla medesima gara d'appalto può essere legittimamente desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti che, valutati complessivamente, depongano per l'imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale; tra tali indizi assumono particolare rilievo la coincidenza dei legami familiari tra i soci, la comunanza di sede, il ricorso al medesimo professionista e l'invio telematico delle offerte da un unico indirizzo IP o da postazioni fisicamente riconducibili alla stessa struttura operativa.

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