Giurisprudenza e Prassi
L'USO DI CONSULENZE ESTERNE COMUNI NON PROVA IL COLLEGAMENTO SOSTANZIALE (94.5)
TAR PUGLIA Ordinanza
2024
Le similitudini tra le offerte tecniche di due concorrenti non sono sufficienti a integrare la prova di un collegamento sostanziale quando queste risultano riconducibili all'assistenza tecnica prestata da società di consulenza comuni, rientrando tale condotta nelle normali dinamiche di mercato e non assurgendo a elemento sintomatico di una violazione della lex specialis.
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