Giurisprudenza e Prassi

L'USO DI CONSULENZE ESTERNE COMUNI NON PROVA IL COLLEGAMENTO SOSTANZIALE (94.5)

TAR PUGLIA Ordinanza 2024

Le similitudini tra le offerte tecniche di due concorrenti non sono sufficienti a integrare la prova di un collegamento sostanziale quando queste risultano riconducibili all'assistenza tecnica prestata da società di consulenza comuni, rientrando tale condotta nelle normali dinamiche di mercato e non assurgendo a elemento sintomatico di una violazione della lex specialis.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati