Giurisprudenza e Prassi

Illegittimità esclusione per collegamento sostanziale basata su rapporti coniugali

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2026

Il rapporto coniugale tra i legali rappresentanti di due società concorrenti non è di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza di un unico centro decisionale, occorrendo elementi di fatto univoci dai quali desumere la concreta riferibilità delle offerte a una medesima determinazione imprenditoriale, specie quando la cessione di ramo d'azienda tra le parti è successiva alla presentazione delle offerte e i ribassi non presentano anomalie testuali o documentali.

Condividi questo contenuto: