Giurisprudenza e Prassi

CONTROVERSIE RELATIVE AL COLLAUDO E ALL'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA: E' COMPETENTE IL GIUDICE ORDINARIO

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026

È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, il ricorso volto a contestare l'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, la contabilità finale e l'escussione della garanzia definitiva. Tali atti appartengono alla fase di esecuzione del contratto, disciplinata dal diritto privato, nella quale si controverte esclusivamente in materia di diritti soggettivi relativi all'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

"La controversia, volta a contestare le risultanze del collaudo delle opere e l’escussione della garanzia definitiva, attiene alla fase di esecuzione del contratto - la quale si caratterizza per l’assenza di poteri autoritativi – e appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario.

Per pacifica giurisprudenza, invero, le controversie inerenti al collaudo di opere pubbliche esorbitano dalla giurisdizione amministrativa, atteso che detta attività rientra pienamente nell'ambito della fase esecutiva di un rapporto contrattuale (e comunque paritetico e non autoritativo), in quanto tale disciplinato dal diritto privato ed in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19049; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 29 marzo 2022, n. 442; TAR Lombardia - Milano, Sez. I, 27 aprile 2021, n. 1044; T.A.R. Catanzaro n. 1527 del 2022).

Parimenti, le controversie aventi ad oggetto l'escussione della cauzione definitiva o della polizza fideiussoria, rilasciate a garanzia dell'adempimento di obblighi assunti dal partecipante ad una gara di appalto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la domanda di accertamento dell'inesistenza della debenza dell'importo preteso dall'ente e di manleva in relazione a quanto eventualmente da pagarsi a quest'ultimo riguardano comunque il rapporto privatistico (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 8.9.2015, n. 17741; Consiglio di Stato, sez. IV, 20.6.2012, n. 3609; T.A.R. Palermo, sez. III, 10.2.2015, n. 404)."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati