Art. 234 Ulteriori provvedimenti amministrativi

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

a) i verbali di visita;

b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;

c) il certificato di collaudo;

d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.

2. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

3. Finché non é intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

4. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresì i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.

5. Le relazioni riservate di cui all'articolo 200, comma 2, lettera f), all'articolo 202, comma 2, e al presente articolo, comma 1, lettera d), sono sottratte all'accesso.

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Giurisprudenza e Prassi

CONTROVERSIE RELATIVE AL COLLAUDO E ALL'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA: E' COMPETENTE IL GIUDICE ORDINARIO

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026

È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, il ricorso volto a contestare l'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, la contabilità finale e l'escussione della garanzia definitiva. Tali atti appartengono alla fase di esecuzione del contratto, disciplinata dal diritto privato, nella quale si controverte esclusivamente in materia di diritti soggettivi relativi all'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

"La controversia, volta a contestare le risultanze del collaudo delle opere e l’escussione della garanzia definitiva, attiene alla fase di esecuzione del contratto - la quale si caratterizza per l’assenza di poteri autoritativi – e appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario.

Per pacifica giurisprudenza, invero, le controversie inerenti al collaudo di opere pubbliche esorbitano dalla giurisdizione amministrativa, atteso che detta attività rientra pienamente nell'ambito della fase esecutiva di un rapporto contrattuale (e comunque paritetico e non autoritativo), in quanto tale disciplinato dal diritto privato ed in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19049; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 29 marzo 2022, n. 442; TAR Lombardia - Milano, Sez. I, 27 aprile 2021, n. 1044; T.A.R. Catanzaro n. 1527 del 2022).

Parimenti, le controversie aventi ad oggetto l'escussione della cauzione definitiva o della polizza fideiussoria, rilasciate a garanzia dell'adempimento di obblighi assunti dal partecipante ad una gara di appalto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la domanda di accertamento dell'inesistenza della debenza dell'importo preteso dall'ente e di manleva in relazione a quanto eventualmente da pagarsi a quest'ultimo riguardano comunque il rapporto privatistico (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 8.9.2015, n. 17741; Consiglio di Stato, sez. IV, 20.6.2012, n. 3609; T.A.R. Palermo, sez. III, 10.2.2015, n. 404)."

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 30/05/2013 - COLLAUDO - ACCORDO BONARIO

L’art.204, comma 3, del DPR n.554/1999 stabilisce che “la stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.” Dalla lettura della norma sembrerebbe quindi che la stazione appaltante, una volta ricevuti gli atti collaudo, deliberi con il medesimo provvedimento e in un’unica soluzione sul collaudo e sulle domande dell’appaltatore (cioè sulle riserve). D’altra parte l’art.240 del D.Lgs. n.163/2006 (commi 6 e ss.) stabilisce che, a prescindere dall’importo delle riserve ancora da definirsi, entro 30 giorni dal ricevimento del certificato di collaudo il responsabile del procedimento attiva la procedura di accordo bonario. È evidente che i tempi di tale procedura, anche se tempestivamente attivata, sono incompatibili con i 60 giorni indicati dall’art. 204 del D.P.R. n.554/1999 come termine per la deliberazione della stazione appaltante, come sopra descritto. Viene pertanto chiesto-qualora venga attivata tempestivamente la procedura di accordo bonario per la definizione delle riserve a seguito della ricezione del certificato di collaudo- se la stazione appaltante debba rinviare la deliberazione di cui all’art. 204 del DPR 554/1999 al momento dell’esito dell’accordo bonario o se piuttosto debba deliberare entro 60 giorni solo sulle risultanze del certificato collaudo (e pagare all’impresa il credito ivi indicato), adottando un ulteriore provvedimento successivamente all’esito dell’accordo bonario