Giurisprudenza e Prassi

IL CODICE ATECO HA VALORE STATISTICO E NON CERTIFICA L'ATTIVITA' SVOLTA (50.1)

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sentenza 2026

Nelle gare d'appalto per l'affidamento di servizi di trasporto, la mancata corrispondenza del codice Ateco all'oggetto dell'affidamento non è causa di esclusione, poiché tale codice ha natura meramente statistica e non certificativa dell'idoneità tecnico-professionale, la quale va desunta dall'oggetto sociale e dall'attività effettivamente prestata. L'autorizzazione all'esercizio del trasporto di linea e la conformità tecnica dei mezzi costituiscono requisiti di esecuzione dell'appalto e non di partecipazione, salvo diversa ed espressa previsione della lex specialis.

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