LIMITI ALL'IMPUGNAZIONE IMMEDIATA DEL BANDO E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA (41)
In tema di appalti pubblici, la mancata separata indicazione dei costi della manodopera all'interno della lex specialis non determina l'illegittimità degli atti di indizione qualora i dati forniti dalla stazione appaltante (volumi di attività, livelli di inquadramento e tabelle del personale) siano sufficienti a permettere agli operatori economici di ricostruire e stimare congruamente tali costi.
Non sono immediatamente impugnabili dall'operatore non partecipante le clausole che prevedono l'invariabilità del prezzo nel tempo o che disciplinano l'assorbimento del personale uscente, in quanto non precludono la partecipazione alla procedura né la formulazione di un'offerta economica sostenibile, attenendo piuttosto alla fase di verifica dell'anomalia o all'esecuzione contrattuale.
"Com’è noto, l’art. 41, co. 14, stabilisce che “14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Nel caso in esame, come già chiarito, sebbene manchi una specifica indicazione del costo della manodopera, lo stesso era desumibile dalla complessiva legge di gara, come fondatamente evidenziato dalla difesa della committente.
[...]
“…come ribadito da Consiglio di Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4, le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura…” (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196, su fattispecie relativa al mancato inserimento nel bando di clausole sociali e clausole di revisione prezzi).
Pertanto, “…la tipologia delle clausole cd. "escludenti" è, infatti, circoscritta a quelle che precludano ab initio la partecipazione alla procedura, o perché fissano requisiti eccessivamente stringenti o sproporzionati o perché impongono oneri inesigibili, o perché rendono di fatto impossibile la formulazione di un'offerta; in tutti gli altri casi le clausole di lex specialis vanno impugnate in una con gli atti che ne facciano applicazione, quali l'esclusione o l'aggiudicazione definitiva a terzi, in quanto effettivamente lesivi della situazione giuridica tutelata…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 5 giugno 2024, n.5050)."
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

