INAMMISSIBILE L'IMPUGNAZIONE DEL BANDO SENZA PROVA RIGOROSA DELL'IMPOSSIBILITÀ DI FORMULARE UN'OFFERTA REMUNERATIVA
L’impugnazione immediata del bando di gara per l'asserita insufficienza della base d'asta o per l'irragionevolezza dei criteri di ammortamento dei costi è inammissibile qualora l'operatore economico non fornisca una prova rigorosa dell'impossibilità di formulare un'offerta seria e competitiva. Tale prova deve essere fornita attraverso elementi oggettivi, quali perizie tecniche o analisi di mercato, non potendo il ricorso fondarsi su semplici doglianze generiche o istanze istruttorie esplorative, specie a fronte di una significativa partecipazione di altri concorrenti alla procedura.
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