Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE L'IMPUGNAZIONE DEL BANDO SENZA PROVA RIGOROSA DELL'IMPOSSIBILITÀ DI FORMULARE UN'OFFERTA REMUNERATIVA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

L’impugnazione immediata del bando di gara per l'asserita insufficienza della base d'asta o per l'irragionevolezza dei criteri di ammortamento dei costi è inammissibile qualora l'operatore economico non fornisca una prova rigorosa dell'impossibilità di formulare un'offerta seria e competitiva. Tale prova deve essere fornita attraverso elementi oggettivi, quali perizie tecniche o analisi di mercato, non potendo il ricorso fondarsi su semplici doglianze generiche o istanze istruttorie esplorative, specie a fronte di una significativa partecipazione di altri concorrenti alla procedura.

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