INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE IN CASO DI PERSONALE IN SUBAPPALTO E CRITERI PREMIALI PER IL MARCHIO "MADE GREEN IN ITALY"
La clausola sociale deve essere interpretata in modo elastico e non può tradursi in un obbligo di assunzione automatico e generalizzato per l'impresa subentrante, dovendo essere contemperata con la libertà di iniziativa economica e l'organizzazione d’impresa prescelta dall'aggiudicatario. Ne consegue che l'obbligo di assorbimento non è pertinente per quelle unità lavorative riferibili a segmenti del servizio che l'aggiudicatario abbia legittimamente deciso di esternalizzare tramite subappalto, poiché in tal caso il fabbisogno di personale non è riferibile all'appaltatore ma al terzo subappaltatore.
"Evidenziato che questa stessa Sezione ha chiarito che alla clausola sociale non può essere attribuito “un effetto automaticamente e rigidamente escludente” e non può pertanto essere intesa “nel senso di comportare un obbligo assoluto per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa in quanto l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente deve essere contemperato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto” (cfr., tra le tante, 29 novembre 2021, n. 7922).
Aggiungendo che “l’enfasi che l’appellante pone sul carattere “prioritario” dell’assorbimento che la clausola di cui all’art. 25 del disciplinare imporrebbe, oblitera che la stessa clausola fa salva la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnicoorganizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto”;
Evidenziato infine che il personale non riassorbito dal R.T.I. aggiudicatario è limitato a n. 2 unità - riferibili al servizio di logistica esterna oggetto di sub-appalto - su un totale di n. 29 unità in carico al gestore uscente, a dimostrazione del fatto che la mancata riassunzione non può considerarsi elusiva dell’obbligo di riassorbimento imposto dalla cd. clausola sociale, ma discende da esigenze di organizzazione dell’appalto, anche attraverso l’esternalizzazione di una componente oggettivamente circoscritta del complessivo servizio oggetto di gara;"
***
In materia di procedure di affidamento di appalti pubblici, è illegittima la clausola della lex specialis che subordini l’attribuzione di un punteggio premiale ambientale (nella specie, basato sui CAM) al possesso formale della licenza d'uso del marchio nazionale volontario “Made Green in Italy” entro il termine di presentazione delle offerte, dovendosi ritenere sufficiente il possesso dell’attestato di conformità rilasciato da un organismo di verifica indipendente. Ciò in quanto l’ottenimento della licenza d’uso del logo costituisce un atto successivo a carattere prevalentemente commerciale, mentre ai fini della gara rileva l’effettivo rispetto delle regole di categoria relative all'impronta ambientale.
"[...] ciò che rileva, dal punto di vista della stazione appaltante e quindi ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, è l’effettività dello svolgimento del servizio nel rispetto della politica ambientale di riferimento lungo il ciclo della vita e, quindi, il rispetto delle regole di categoria relative all’impronta ambientale dei prodotti, che l’attestato di verifica dell’ente di cui all’art. 6 d.m. n. 56/2018 è finalizzato a certificare, essendo la verifica indipendente “essenziale per assicurare l’affidabilità dello schema «Made Green in Italy» e per migliorare la qualità degli Studi di Valutazione di Impronta Ambientale che lo sottendono”;
[...]
Rilevato comunque che se il citato Allegato [Allegato 1 del d.m. 9 dicembre 2020, n.d.r.] consente, in via generale, che l’operatore, qualora non abbia la possibilità di presentare la certificazione richiesta alla data di presentazione dell’offerta, possa comunque dimostrare il rispetto dei C.A.M. con mezzi di prova alternativi, a fortiori la suddetta facoltà si giustifica laddove il concorrente possa dimostrare il rispetto dei previsti requisiti ambientali mediante la certificazione rilasciata da un ente indipendente, nelle more della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio della licenza d’uso;"
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

