Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE L'IMPUGNAZIONE TARDIVA DELLA CLAUSOLA SOCIALE ACCETTATA IN SEDE DI GARA (50.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
È inammissibile per tardività e per contrasto con il divieto di venire contra factum proprium l'impugnazione della clausola sociale operata dall'aggiudicatario solo dopo la conclusione della gara, qualora lo stesso abbia dichiarato in sede di offerta di accettare senza riserve gli obblighi di riassorbimento del personale e i relativi trattamenti contrattuali previsti dal capitolato speciale.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

