Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI: IN CASO DI ASSENZA NON E' COMUNQUE ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI RIVALUTAZIONE DEI CORRISPETTIVI

TAR CAMPANIA SENTENZA 2025

In primis, il Collegio reputa legittima la valutazione della stazione appaltante circa l’impossibilità di far valere nel caso all’esame le prescrizioni contenute nell’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 (che rimette alla decisione della stazione appaltante la scelta di inserite la clausola di revisione negli atti di gara) dal momento che nella fattispecie i documenti di gara non prevedono inequivocabilmente tale possibilità (cfr. in particolare, la lettera di invito ed il contratto che non contengono una espressa clausola di revisione dei prezzi).

Nondimeno, non può non evidenziarsi che l’istanza della ricorrente non è stata esaminata dall’Amministrazione alla stregua del parametro delle “circostanze impreviste e imprevedibili” previste dall'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016, alla quale, invece, la ricorrente aveva fatto espresso e specifico riferimento nella richiesta di revisione.

Ad avviso del Tribunale, invero, l'interpretazione più avveduta di tale ultima disposizione (che di norma si riferisce ai casi di modifica nonché di variante del contratto in corso d’opera), ne consente l’applicazione anche alla richiesta di adeguamento dei prezzi dell’appalto a condizione della prova, da parte dell'istante, della riconducibilità dell'aumento dei costi sostenuti alla ricorrenza di fatti eccezionali e imprevedibili (tali da abbattere l'alea contrattuale dell'imprenditore) e nei limiti in cui tali circostanze eccezionali abbiano comportato una modifica o implementazione delle prestazioni a carico dell’aggiudicatario. Ciò premesso, pur non trovando applicazione alla fattispecie in esame le disposizioni emergenziali previste per gli appalti di lavori (es. d.l. 36/2022 e d.l. 50/2022), gli atti gravati risultano, comunque, carenti della verifica dell’impatto della crisi pandemica e della crisi internazionale (conflitto israelo/palestinese ed ucraino/russo) in atto sui costi sostenuti dalla ricorrente, al fine di accertare se tali situazioni, hanno di fatto comportato una parziale modifica anche delle prestazioni o richiesto prestazioni aggiuntive, con conseguente possibilità di sussunzione nella fattispecie disciplinata dall’art. 106, comma 1, lett. c, del d.lgs. 50/2016 (cfr. Consiglio di Stato n. 4793 del 28 maggio 2024 che indica, a titolo esemplificativo, le prestazioni necessarie alla sanificazione durante la pandemia).

Parimenti, se è vero che, di norma, l'aumento del costo del lavoro costituisce elemento del tutto fisiologico – e quindi prevedibile- nei contratti di durata, è altrettanto indubitabile che le indicazioni della ricorrente, in merito alla eccezionalità e straordinarietà dell’ultimo rinnovo del CCNL, già rinnovato a maggio del 2023, avrebbero dovuto comunque essere adeguatamente approfondite dall'amministrazione resistente nei sensi e nei limiti sopra prospettati.

Il che postula l’esistenza dei deficit istruttori e motivazionali evidenziati in ricorso, fermo restando che la revisione dei prezzi in tanto è concepibile in quanto si riferisca alle annualità di contratto successive alla prima. Per quest'ultima deve infatti presumersi che i prezzi utilizzati per raggiungere l'equilibrio contrattuale siano quelli attuali e che dunque nessuna onerosità eccessiva per la parte privata possa configurarsi; pertanto, l'alterazione dell'equilibrio economico del contratto può configurarsi solo con il decorso del tempo e quindi a partire dalle annualità successive alla prima (ex multis, Consiglio di Stato Sez. V, 2 dicembre 2024, n.9611).

Nei limiti anzidetti il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza della ricorrente nei sensi indicati in motivazione.

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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...