Giurisprudenza e Prassi
DISTINZIONE TRA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA CARENZA D'INTERESSE
TAR LOMBARDIA, MILANO Sentenza
2025
La dichiarazione di carenza di interesse resa dal ricorrente dopo aver ottenuto l'accesso ai documenti di gara determina l'improcedibilità del ricorso e non la cessazione della materia del contendere, qualora non sia intervenuto alcun atto amministrativo idoneo a soddisfare pienamente la pretesa sostanziale del ricorrente; in tal caso, le spese seguono la soccombenza virtuale basata su una valutazione sommaria del merito della controversia.
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