Giurisprudenza e Prassi

DISTINZIONE TRA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E IMPROCEDIBILITÀ (35.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

In assenza di allegazione di fatti o provvedimenti satisfattivi della pretesa azionata, la richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere non può essere accolta come tale, ma deve essere riqualificata come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, costituendo una pronuncia di rito che accerta il venir meno della condizione dell'azione.

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