LEGITTIMA LA CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE PER MODIFICHE SOSTANZIALI APPORTATE SENZA GARA (176.1)
Il potere di risoluzione anticipata di una concessione previsto dall'art. 176, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 configura un'ipotesi di autotutela doverosa finalizzata a ripristinare il rispetto del principio di concorrenza violato da modifiche contrattuali sostanziali apportate senza gara. Tale potere è esercitabile anche in fase di esecuzione avanzata e non è soggetto al limite temporale previsto per l'annullamento d'ufficio ordinario ex art. 21-nonies L. 241/1990, stante il rapporto di specialità della norma codicistica derivante dall'ordinamento eurounitario.
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