Art. 175. Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze: disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

1) una clausola di revisione in conformità della lettera a);

2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;

3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II, l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV.

4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nè di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a);

b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

5. La modifica di cui al comma 4 non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 4 il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.

7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4.

Testo Previgente

Relazione

L'articolo 176 (Modifica di contratti durante il periodo di validità) precisa le ipotesi specifiche in cui è possibile modificare i contratti di concessione, senza il ricorso ad una nuova procedura di...

Commento

L'articolo 175 recepisce l'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE che prevede il regime della modifica del contratto di concessione durante la sua vigenza, nella sostanza analogo a quello previsto per...
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Giurisprudenza e Prassi

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LEGITTIMAZIONE DEL COMUNE ALL'IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE DELL'AUTORITA' D'AMBITO SUI PIANI FINANZIARI

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In tema di gestione integrata dei rifiuti urbani, il Comune partecipante all'Autorità d'Ambito è legittimato a impugnare le deliberazioni assembleari solo in presenza di vizi procedimentali che abbiano impedito la partecipazione consapevole o abbiano leso lo 'ius ad officium' del componente, mentre difetta di interesse a ricorrere per censure relative al merito delle scelte tariffarie che impattano sulla collettività senza gravare direttamente sul bilancio comunale.

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In materia di demanio marittimo, è legittimo il diniego dell'Amministrazione all'istanza di variante e proroga della durata di una concessione presentata dall'operatore per finalità di ammortamento di nuovi investimenti, in quanto la disciplina delle modifiche dei contratti di concessione dettata dal Codice degli Appalti (art. 175 D.Lgs. 50/2016) non è applicabile ai contratti attivi di godimento di beni pubblici; la tutela della concorrenza impone che ogni variazione sostanziale dell'oggetto o della durata debba essere soggetta a confronto competitivo alla scadenza naturale del titolo.

VIETATA LA MODIFICA SOSTANZIALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DOPO L'AGGIUDICAZIONE (175.7)

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In tema di concessioni e project financing, le modifiche che alterano significativamente l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario (quali l'inserimento di un contributo pubblico o la riduzione del canone) sono considerate sostanziali e richiedono una nuova gara; la stazione appaltante è legittimata a dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario che subordini la firma della convenzione a tali modifiche inammissibili.

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Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 27/03/2025 - RINNOVO O RIAFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE

Nel 2020 il Comune di "OMISSIS" ha indetto una “Procedura aperta per l’affidamento, in concessione, dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e della Tassa Rifiuti Giornaliera, nonché della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali.” La scrivente si è aggiudicata la gara ed il contratto, dopo i primi 5 anni, è in scadenza al 30/11/2025, senza che siano mai state sollevate contestazioni di sorta. In virtù del comunicato del Presidente dell’ANAC del 22/12/2015, essendo la scrivente disponibile al rinnovo quinquennale (avendo d’altronde partecipato ad una gara di durata potenziale di 10 anni e non di 5), si chiede un parere sulla legittimità del rinnovo del contratto nel caso di specie e se vi sono ragioni valide, esercitabili dall’Ente, per negare legittimamente il rinnovo già previsto. Se fosse corretta l’interpretazione circa l’assimilabilità della concessione dei tributi all’appalto dei tributi, si chiede se per gli affidamenti di tali servizi trovi applicazione l’art.187 del codice (che vieta l’affidamento diretto) o l’art.50, considerando che i parametri previsti dagli artt. 176 e ss. del codice sono poco o per nulla conferenti con le concessioni dei servizi tributari.