Giurisprudenza e Prassi

LE CERTIFICAZIONI AMMESSE VANNO SPECIFICATE IN MODO DETTAGLIATO (87 - II.5)

ANAC PARERE 2025

Con riferimento alla questione dedotta ed inerente la presunta genericità delle certificazioni ammesse, nonostante le ragioni addotte dalla stazione appaltante relative, come anticipato, alla estrema complessità nel predisporre un elenco esaustivo delle certificazioni potenzialmente utilizzabili in considerazione delle peculiarità tecniche sottese alla procedura, tale rilievo coglie nel segno, in quanto, malgrado la richiamata discrezionalità in materia, tuttavia questa non può spingersi fino ad attribuire un assoluto potere decisionale della commissione che potrebbe sfociare, seppur potenzialmente, in scelte arbitrarie, se non associate ad una puntuale predeterminazione dei parametri che dovranno guidare il giudizio sulle offerte in gara. Come precisato dall'art. 87 del d.lgs 36/2023 e soprattutto dall'all. II.5 al d.lgs 36/2023 "Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalentl'. In funzione di tali previsioni normative, chiaramente improntate ad un contenuto il più definito possibile della lex specialis, pare evidente che, più che la predisposizione di un mero elenco esemplificativo, che reca in sé il vizio della indeterminatezza, la lex specialis dovrebbe contenere una casistica delle certificazioni ammesse maggiormente dettagliata e rispondente alle precipue esigenze dell'affidamento, ancorché non completamente esaustiva, dando parimenti rilevanza al principio di equivalenza. Questo principio, infatti, secondo la giurisprudenza "permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica e trova applicazione anche in assenza di un'espressa previsione del bando di gara" (cfr. (T.A.R. Lazio, Sez. III, 23 maggio 2022, n. 6628) ed "è finalizzato a che la ponderata e fruttuosa scelta del miglior contraente non debba comportare ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche. Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto" (Cons. Stato, Sez. III, 17 agosto 2020, n. 5063).

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