Giurisprudenza e Prassi

NON AMMESSA L'INTEGRAZIONE DI UN CCNL DETERIORE MEDIANTE L'IMPEGNO DELL'OFFERENTE A CORRISPONDERE UN "SUPERMINIMO" INDIVIDUALE (11)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In sede di verifica di anomalia dell'offerta, è illegittima la giustificazione del costo della manodopera che preveda una riduzione forfettaria per "morbilità" applicata a figure professionali (quali addetti alla cucina o ausiliari) le cui prestazioni sono vincolate a standard orari minimi inderogabili o indipendenti dal numero quotidiano di utenti. Parimenti, il giudizio di equivalenza tra contratti collettivi non può fondarsi sull'utilizzo dello strumento del "superminimo" economico per colmare il differenziale retributivo.

"[...] non si rinvengono ragioni per non applicare l’art. 11 del d. lgs. n. 36 del 2023 nel rispetto della lettera della legge e della funzione della normativa ivi contenuta [...], così richiedendo che le “stesse tutele” oggetto della valutazione di equivalenza debbano essere contenute in un contratto collettivo, non potendo invece essere integrate dall’impegno dell’offerente contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali.

Nel caso di specie il contratto collettivo Aninsei [...] non presenta lo stesso trattamento economico assicurato dal contratto collettivo Cooperative sociali, indicato nella legge di gara. E tanto basta per ritenere infondata la censura."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)