ESTROMISSIONE DELLA MANDANTE CHE APPLICA UN CCNL DIVERSO E NON EQUIVALENTE: NON AMMESSA IN QUANTO MODIFICA ESSENZIALE DELL'OFFERTA (97)
In tema di appalti pubblici, il baricentro per la scelta del CCNL applicabile è costituito dalle prestazioni oggetto dell'appalto da eseguire e non dall'attività prevalente dell'impresa, con la conseguenza che è piena legittima la scelta della stazione appaltante di optare per un unico contratto ove questo rifletta la natura prevalente delle lavorazioni messe a gara. L'eventuale indicazione da parte del concorrente di un contratto differente impone alla stazione appaltante una verifica di equivalenza delle tutele che "assume carattere obbligatorio, non essendo possibile sottrarre alla stazione appaltante il controllo sul contratto scelto dal concorrente" (cfr. Cons. Stato, n. 9075/2025). Qualora tale verifica dia esito negativo, non è consentita la sostituzione o l'estromissione del componente del raggruppamento ex art. 97 D.Lgs. 36/2023, in quanto l'individuazione del contratto collettivo è "elemento essenziale dell’offerta", idoneo a "conformare la struttura dei costi" (cfr. T.a.r. Puglia - Lecce, n. 1449/2025); pertanto, la sua modifica "comporterebbe un'alterazione oggettiva dell'offerta economica", prestando il fianco a possibili vantaggi competitivi in contrasto con il principio di parità di trattamento.
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