Giurisprudenza e Prassi

ERRATA INDIVIDUAZIONE CATEGORIA PREVALENTE: VULNUS AL PRINCIPIO DI CONCORRENZA

ANAC DELIBERA 2025

Ai fini della individuazione della categoria SOA dei lavori da indicare nei documenti di gara, ciò che rileva è la tipologia delle opere da realizzare, anche al di là delle specifiche finalità delle stesse. Nel caso in esame la tipologia di opera da realizzare, ancorché progettata con scopi di difesa passiva dai distacchi di materiale dell'adiacente pendio, è costituita da una galleria artificiale stradale la cui realizzazione è posta a cura di imprese qualificate nella corrispondente categoria OG3, che hanno acquisito esperienza certificata nella costruzione di tale tipologia di manufatti.

La categoria super specialistica 0S21 qualifica invece operatori economici che realizzano opere strutturali, definite special/in quanto ..riferite a specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità... "(cfr. tabella A all. Il 9 d.lgs 36/2023), quali sono ad esempio, nel caso della 0S21, pali, sottofondazioni e lavorazioni speciali atte a garantire la stabilità dei terreni di imposta delle opere.

Riguardo la possibile restrizione della concorrenza, causata da una non precisa identificazione delle categorie di lavoro, il RUP ha rilevato che "... l'esiguo numero degli offerenti non è dovuto alla categoria richiesta per la partecipazione "0S.21"mai sostanzialmente la scarsa partecipazione va inquadrata con la tipologia dell'opera da realizzare che richiede una quantità superiore di manodopera oltre alla difficoltà di esecuzione, con la conseguente riduzione degli utili dell'impresa".

L'affermazione fatta piuttosto che smentire corrobora la fondatezza della critica mossa. Infatti, un operatore qualificato nella categoria 0S21 potrebbe, appunto, non trovare convenienza in un appalto per l'esecuzione del quale non dispone di tutti i mezzi e mano d'opera adeguata. Ha rilevato in merito l'Autorità che "...Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità e della giurisprudenza amministrativa, l'errata individuazione della categoria prevalente non comporta soltanto il rischio che venga selezionato un appaltatore non adeguatamente qualificato per l'esecuzione delle specifiche lavorazioni, ma costituisce altresì un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in quanto preclude la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dell'appalto"(cfr AVCP Parere n. .108 del 21/05/2014).

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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
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IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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