IL DINIEGO CIGO È LEGITTIMO SE LA SOSPENSIONE LAVORI È PREVISTA DAL CONTRATTO
In materia di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, il requisito della non imputabilità all'imprenditore deve intendersi nel senso che i fatti che hanno causato la sospensione dell'attività devono risultare estranei alla sfera di controllo e prevedibilità dello stesso; pertanto, la sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante in forza di una clausola del capitolato speciale d'appalto volta a gestire l'esodo estivo è da considerarsi un evento prevedibile rientrante nell'ordinario rischio d'impresa, con conseguente legittimità del diniego della prestazione previdenziale.
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