Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE ANCHE SE SOGGETTA A GIUDIZIO (213.10)
TAR LAZIO RM Sentenza
2026
È legittima l'annotazione nel Casellario Informatico di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, anche se contestata in sede giudiziale, in quanto la notizia di una risoluzione per ritardo colposo è certamente utile alle stazioni appaltanti per la valutazione dell'affidabilità degli operatori; spetta alle singole amministrazioni aggiudicatrici, e non all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il compito di valutare se tale notizia costituisca causa ostativa alla partecipazione a future procedure di gara.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

