Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC SE IL PROCEDIMENTO SUPERA IL TERMINE COMPLESSIVO DI DUECENTOSETTANTA GIORNI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

In materia di annotazioni nel Casellario informatico, lo sforamento da parte di ANAC del termine complessivo di 270 giorni (risultante dalla somma dei 90 giorni per la preistruttoria e 180 per l'istruttoria) determina l'illegittimità del provvedimento di annotazione. Tale termine deve considerarsi limite massimo per garantire l'attualità della notizia inserita nel casellario, evitando pregiudizi sproporzionati all'immagine dell'operatore economico che non siano bilanciati da un'effettiva utilità per le stazioni appaltanti nella valutazione dell'affidabilità professionale.

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)