INAMMISSIBILE IL RICORSO DELL'IMPRESA ESTROMESSA DAL RAGGRUPPAMENTO (97.2)
L'operatore economico che, a seguito di un provvedimento di esclusione individuale, venga estromesso dal raggruppamento temporaneo di imprese dai propri partner negoziali (ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs. 36/2023) perde l'interesse a ricorrere contro l'atto di esclusione. L'impossibilità di partecipare ulteriormente alla gara in quella specifica compagine, derivante dalla scelta negoziale del raggruppamento di riconfigurarsi, rende irrilevante l'accertamento sulla legittimità dell'esclusione amministrativa ai fini della tutela del bene della vita perseguito.
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