Giurisprudenza e Prassi

CARENZA DI INTERESSE DEL CONCORRENTE ESCLUSO AD IMPUGNARE I NUOVI ATTI DI GARA

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO Sentenza 2024

La definitiva conferma giurisprudenziale della legittimità della chiusura di una fase di project financing determina l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dei ricorsi proposti dai vecchi concorrenti avverso i nuovi atti di indizione della Stazione Appaltante. Venuto meno il titolo legittimante derivante dalla precedente partecipazione, l'operatore economico degrada a una posizione non differenziata rispetto alla generalità dei soggetti interessati, restando privo di una posizione qualificata che consenta l'impugnazione della nuova determinazione a contrarre.

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