Inammissibilità ricorso per carenza di interesse strumentale dell'operatore economico
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO Sentenza
2026
È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione degli atti di gara con cui un operatore, non utilmente collocato in graduatoria, lamenti profili di illegittimità riferiti esclusivamente all'aggiudicatario, qualora l'eventuale annullamento comporti lo scorrimento della classifica a favore di imprese intermedie non impugnate, non residuando in capo al ricorrente nemmeno un interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera procedura.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)