IMPROCEDIBILITÀ PER CARENZA DI INTERESSE E CRITERI DI SOCCOMBENZA VIRTUALE
In sede di giudizio amministrativo, la dichiarazione del ricorrente di non aver più interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ai fini della liquidazione delle spese, il giudice deve procedere secondo il criterio della soccombenza virtuale, potendo disporne la compensazione qualora la stazione appaltante abbia proceduto a una rivalutazione istruttoria dei provvedimenti impugnati su impulso della parte ricorrente, pur confermandone l'esito finale.
"“Nel giudizio amministrativo, il Giudice, al cospetto della dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 104 del 2010” (T.A.R. Campania - Salerno, sez. II, n. 912 del 21.4.2023; di analogo tenore, Cons. Stato, sez. II, 23/03/2023, n.2961 secondo la quale, “In ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa, applicando, per l’effetto, l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione”).
La declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso non esime il Collegio dal pronunciare in ordine alle spese del presente giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4559/2021, secondo la quale, “Nel processo amministrativo quando il Giudice adotta una pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse in senso ampio, la liquidazione delle spese va eseguita secondo il criterio della soccombenza virtuale, ovvero in base ad una sommaria valutazione dell’astratta fondatezza della domanda”) [...]"
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

