Giurisprudenza e Prassi

IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DICHIARATA DALLA PARTE RICORRENTE (35.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2025

La dichiarazione formale con cui il ricorrente manifesta il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., precludendo l'esame del merito della controversia e travolgendo anche l'eventuale ricorso incidentale.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)