Giurisprudenza e Prassi

LA DISCREPANZA NUMERICA TRA LE UNITÀ DI PERSONALE DELLA RELAZIONE TECNICA E QUELLE VALORIZZATE NEL PEF NON INTEGRA UNA CONTRADDIZIONE INSANABILE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA Ordinanza 2026

Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta in una procedura di gara, la discrepanza numerica tra le unità di personale indicate nella relazione tecnica e quelle valorizzate nel Piano Economico Finanziario (PEF) non integra una contraddizione insanabile se giustificata dalla diversa modalità di calcolo (risorse fisiche totali versus personale a tempo pieno). L'apprezzamento della stazione appaltante sulla sostenibilità del PEF costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di macroscopici errori o irragionevolezze.

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