L'ATTO DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE NON COMUNICATO È PRIVO DI EFFICACIA GIURIDICA
L'espunzione di una società cooperativa dall'albo regionale determina un'incisiva limitazione della sfera giuridica del soggetto, precludendogli la partecipazione a gare pubbliche e la fruizione di benefici di settore. Tale provvedimento deve pertanto qualificarsi come atto ricettizio che, ai sensi dell'art. 21-bis della Legge n. 241/1990, produce effetti solo a seguito della comunicazione al destinatario. La mancata notifica individuale rende il provvedimento inefficace, con la conseguenza che l'operatore economico conserva il requisito di iscrizione senza soluzione di continuità ai fini della partecipazione a procedure di affidamento.
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