Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER MANCATA REPLICAZIONE DELLA CAMPIONATURA DI MATERIE PRIME COMUNI

TAR LAZIO Sentenza 2026

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'interpretazione delle clausole del disciplinare deve essere improntata a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, escludendo obblighi di replicazione documentale o fisica privi di utilità istruttoria. Qualora la lex specialis richieda campioni di materie prime per più prodotti di un unico lotto, la presentazione di un unico esemplare per materiali identici è idonea a soddisfare l'esigenza valutativa. Inoltre, il caricamento dei rapporti di prova sulla piattaforma telematica soddisfa l'obbligo di produzione documentale, rendendo illegittima l'esclusione fondata sulla sola mancanza del supporto elettronico fisico nel plico.

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