Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE BIOCONTAMINAZIONE ESTESO AI LOCALI DI STOCCAGGIO E TRANSIT POINT (87.2)

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sentenza 2026

Nelle gare d'appalto per servizi di lavanderia e sterilizzazione tessile ad uso ospedaliero, l'obbligo di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della biocontaminazione conforme alla norma UNI EN 14065 deve intendersi riferito a tutte le strutture utilizzate per l'espletamento del servizio, compresi i transit point o depositi transitori, atteso che la prevenzione delle infezioni nosocomiali impone il mantenimento di elevati standard qualitativi lungo tutta la filiera del trasporto e stoccaggio.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati