PARTENARIATO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI: NON APPLICABILE A SERVIZI STRUMENTALI (134)
La natura di organismo di diritto pubblico di una Fondazione, soggetta integralmente al Codice dei Contratti, sussiste qualora l'ente, dotato di personalità giuridica, sia istituito per soddisfare esigenze di interesse generale prive di carattere commerciale e sia sottoposto a controllo pubblico dominante, indipendentemente dalla qualificazione formale di ente privato o dalla mancata iscrizione nell'elenco ISTAT.
Sul piano oggettivo, l'Autorità ha chiarito che il "partenariato speciale" per la valorizzazione dei beni culturali (art. 134 D.Lgs. 36/2023 e art. 112 D.Lgs. 42/2004) non può includere servizi puramente strumentali (biglietteria, vigilanza, pulizia, giardinaggio). Tali servizi, privi di valenza culturale intrinseca, configurano appalti di servizio pubblico soggetti a procedure ordinarie di evidenza pubblica.
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