Giurisprudenza e Prassi

IMPORTO A BASE DI GARA NON REMUNERATIVO: LA CIRCOSTANZA DEVE ESSERE RIGOROSAMENTE COMPROVATA (41.14)

ANAC PARERE 2025

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza e dell'Autorità la determinazione del prezzo posto a base d'asta "non può prescindere da una verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per l'esecuzione del servizio, comprese le condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica, a rischio, in caso contrario, sia di carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, sia di alterazioni della concorrenza tra imprese: profili tutti giudizialmente scrutinabili (C.d.S., Sez. III, n. 6355/2019, cit.). Si è affermato, al riguardo, che in un giudizio avverso il bando di gara "la misura del prezzo a base d'asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche (.....) sulla quale è possibile il sindacato del giudice amministrativo, con la precisazione che tale sindacato è limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall'amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento", non essendo consentito al giudice di giungere egli stesso alla determinazione del prezzo congruo (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 18 ottobre 2011, n. 992)" (Cons. Stato, sez. III,28 settembre 2020, n. 5634; si vedano anche Delibere Anac n. 193 del 14 maggio 2025, 49 del 19 febbraio 2025, n. 116 del 5 marzo 2024).

Sia la giurisprudenza che l'Autorità hanno precisato come l'operatore economico che contesti la non remuneratività dell'importo posto a base di gara è tenuto a fornire elementi di prova in tal senso, idonei a comprovare che l'impossibilità di presentare un'offerta non costituisce una condizione soggettiva, ma è comune a qualsiasi delle imprese operanti nel settore. La prova da fornire in tal caso concerne l'oggettiva e generalizzata impossibilità di una partecipazione remunerativa, qualunque sia il modello organizzativo adottato (cfr.Delibera Anac n. 592 del 16 dicembre 2024; Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2022, n. 3191; Id., sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6006; TAR Veneto, 18 febbraio 2020, n. 169).

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)