Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI DEL CONSORZIO STABILE - AVVALIMENTO DA PARTE DELLA CONSORZIATA CONCORRENTE IN PROPRIO - AMMISSIBILITÀ (89)

ANAC DELIBERA 2021

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, i consorzi stabili sono soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate. Si tratta, dunque, di aggregazioni durevoli di soggetti che nascono da un'esigenza di cooperazione ed assistenza reciproca e, operando come un'unica impresa, si accreditano all'esterno come soggetto distinto. L'alterità che connota tali soggetti rispetto ai propri componenti (e che vale a differenziarli sia rispetto ai raggruppamenti temporanei che ai consorzi ordinari) trova indiretta conferma nel fatto della possibilità, a determinate condizioni, di una partecipazione congiunta alla medesima gara. Quanto alla qualificazione, i suddetti operatori possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto (Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 865). E' stato altresì osservato che il consorzio stabile, il cui tratto distintivo e la comune struttura di impresa, è soggetto costituito in forma collettiva che stipula il contratto in nome proprio e per conto delle consorziate alle quali affida i lavori e, in dipendenza di tale circostanza, l'attività compiuta dall'impresa consorziata si imputa al consorzio stesso, il quale si qualifica come soggetto giuridico autonomo che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese (Cons. Stato, sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6165; T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 21 ottobre 2020, n. 2696; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 21 gennaio 2019, n. 97). L'elemento essenziale per identificare l'esistenza di un consorzio stabile, come definito dall'art. 45, comma 2 lett. c), d.lgs. 50 del 2016, e la sussistenza del c.d. elemento teleologico, ossia l'astratta idoneità del consorzio, esplicitamente consacrata nello statuto consortile, a operare con un'autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni previste nel contratto, ferma restando la facoltà per il consorzio, che abbia tale struttura, di eseguire le prestazioni, nei limiti consentiti, attraverso le consorziate (da ultimo, Cons. Stato, n. 865/2019; Sez. V, 2 maggio 2017 n. 1984; 17 gennaio 2018, n.276). Queste considerazioni possono essere ritenute valide anche quando il consorzio rivesta la qualifica di impresa di cui ci si avvale. Pertanto la giurisprudenza non ha ravvisato alcuna illegittimità nell'assunzione in proprio (quindi senza alcuna indicazione di consorziate esecutrici) da parte del consorzio ausiliario degli impegni di cui al contratto di avvalimento, idoneo a vincolare il predetto consorzio nei confronti sia dell'ausiliata (solidalmente responsabile per le prestazioni oggetto dell'affidamento), sia della stazione appaltante (v. T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, 21 novembre 2017, n. 767 confermata in appello da Cons. Stato, 27 agosto 2018, n. 5057. Da tale modulo organizzativo e gestionale discende altresì che, nei rapporti consorzio e imprese consorziate non e configurabile - nel caso in cui il consorzio si presenti nelle vesti di operatorie ausiliario - una fattispecie di avvalimento c.d. a cascata (Cons. Stato Sez. V, 25 marzo 2021, n. 2526.1 V. anche delibere Anac n. 242 dell'8 marzo 2017; n. 780 del 20 luglio 2016; n. 1379 del 21 dicembre 2016); visto il parere di precontenzioso reso con delibera n. 401 del 2017 che afferma la possibilità per un consorzio stabile di prestare requisiti in qualità di impresa ausiliaria sulla scorta di un contratto di avvalimento con impresa terza priva della necessaria qualificazione e, per quanto concerne l'avvalimento della qualificazione SOA, rammenta che "la messa a disposizione del requisito mancante non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto>>, bensì delle risorse strumentali, tecniche ed umane che hanno concorso a determinare quell'attestazione, necessarie per l'espletamento dei lavori; il contratto di avvalimento relativo ad una certificazione di qualità deve mettere a disposizione (anche) l'apparato organizzativo aziendale che ha consentito all'impresa ausiliaria di conseguire l'attribuzione del requisito di qualità (Cons. Stato Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1730);nel caso di specie, l'esclusione non sia conforme alla normativa di settore, in quanto non si rinviene alcuno specifico divieto a che il consorzio ausiliario assuma in proprio gli impegni di cui al contratto di avvalimento, mettendo a disposizione requisiti suoi propri, idoneo a vincolare il predetto consorzio nei confronti sia della consorziata ausiliata sia della stazione appaltante, purché la S.A. verifichi l'idoneità dei requisiti stessi rispetto alle certificazioni di qualità presentate.

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QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...
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