Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO PREMIALE PRIVO DI CORRISPETTIVO ESPRESSO - NON DETERMINA AUTOMATICAMENTE ILLEGITTIMITA' DEL CONTRATTO (104.1)

TAR UMBRIA PG SENTENZA 2026

Nel caso che occupa, dagli artt. 4 e 5 del richiamato contratto emerge che l’avvalimento in esame ha natura onerosa, essendo previsto tanto il riconoscimento da parte dell’ausiliata all’ausiliaria di un corrispettivo (art. 4, ove tuttavia il quantum del corrispettivo non è materialmente indicato) che del «prezzo riferito all’effettiva esecuzione dei controlli e delle prove per la verifica delle lavorazioni-materiali previsti in appalto, rispetto a quanto previsto dal CSA-NT e all’effettiva esecuzione dei controlli e delle prove per la verifica delle lavorazioni-materiali offerte dalla scrivente, da formalizzare, in esecuzione del presente obbligo, mediante gli strumenti civilistici e giuslavoristici pertinenti, assicurando la piena tracciabilità dei flussi finanziari» (art. 5).


Come evidenziato dalle difese resistenti, pur a fronte della mancata determinazione del corrispettivo all’art. 4, nel caso che occupa è comunque individuabile l’interesse patrimoniale dell’impresa ausiliaria, ossia il vedersi riconosciuto il prezzo dei controlli, delle prove e delle lavorazioni offerte in gara dalla -OMISSIS- s.r.l., determinabile in quanto correlato all’oggetto e alla durata dell’accordo quadro.

La giurisprudenza amministrativa ha, altresì, in più occasioni evidenziato che «il contratto di avvalimento non richiede, come requisito di validità, l’indicazione esatta del corrispettivo sin dal momento genetico della stipulazione: tale corrispettivo, infatti, può essere definito successivamente dalle stesse parti, mediante un patto annesso al contratto principale, oppure può essere determinato in virtù dei criteri legali di integrazione del contenuto contrattuale, stabiliti dall’art. 1657 cod. civ. con riguardo all’appalto e applicabili in via analogica anche all’avvalimento, stante la dipendenza funzionale che avvince il secondo contratto al primo. In merito, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire, in una recente pronuncia, che “con riferimento al contratto di avvalimento ricorre l’esigenza di ancorare la determinazione del corrispettivo all’effettiva entità della prestazione resa dall’impresa ausiliaria, quale potrà delinearsi solo all’esito, o comunque nel corso, dell’esecuzione dell’appalto, alla luce delle specifiche esigenze di ‘soccorso’ manifestate dall’impresa ausiliata ovvero della concreta attività sostitutiva posta in essere da quella ausiliaria. L’eventuale lacuna derivante dalla mancata espressa determinazione del (così inteso) corrispettivo può essere colmata in forza della norma suppletiva, analogicamente applicabile, di cui all’art. 1657 c.c., concernente il contratto di appalto, a mente della quale ‘se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice’” (Cons. St., Sez. III, n. 6655 del 2021). Alla stregua di tale principio, osserva il Collegio che la lamentata carenza di onerosità testuale del contratto di avvalimento non legittima affatto a ritenere che esso sia privo del carattere della onerosità, ben potendosi ritenere che la lacuna sia suscettibile di integrazione successiva per volontà delle parti, specie nell’ambito dei negozi attuativi volti a regolare l’esecuzione del contratto di avvalimento, o comunque ai sensi del richiamato art. 1657 c.c.” (cfr. sentenza n. 328 del 10 marzo 2023)» (T.A.R. Veneto, sez. I, 20 dicembre 2023, n. 1943; cfr. C.d.S., sez. VI, 20 ottobre 2023, n. 9123; Id., sez. V, 24 agosto 2022, n. 7448; T.A.R. Lazio, Roma sez. IV, 12 febbraio 2026, n. 2734).

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