Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO - NULLA OSTA ATTIVITÀ DI DISASTER RECOVERY PLAN DI CAMPIONI BIOLOGICI - AMMESSO (89)

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla ASP di Agrigento – Affidamento della gestione globale della Banca del Sangue Cordonale e fornitura di azoto liquido per la struttura allocata presso il P.O. di Sciacca – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara euro: 5.161.935,35 – S.A.: ASP di Agrigento

Il Consiglio ritiene, sulla base delle motivazioni che precedono, che: - il nullaosta per lo svolgimento delle attività di Disaster Recovery Plan di campioni biologici rilasciato dal Ministero della Salute ai sensi del d.lgs. n. 191/2007 deve considerarsi un requisito speciale di natura tecnico-organizzativa; - per gli operatori economici sprovvisti di tale nullaosta è ammissibile il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice ai fini della partecipazione alla gara de qua; - ai fini dell’ammissione alla gara è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito in questione, mentre a fini dell’esecuzione è necessario che il servizio di Disaster Recovery Plan venga effettuato dall’impresa effettivamente in possesso del nullaosta oppure che la stessa presti tale requisito alle altre partecipanti al RTI, tramite l’istituto dell’avvalimento, per consentir loro di poter erogare il servizio per cui lo stesso è richiesto.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)