Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO E QUOTE DI ESECUZIONE NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (104.11)

TAR CAMPANIA Sentenza 2025

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora, dopo un'iniziale ammissione con riserva del ricorrente, la gara sia stata aggiudicata definitivamente ad altro operatore economico e la parte istante dichiari formalmente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Nel merito, la disciplina dell'avvalimento di cui all'art. 104, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 si riferisce esclusivamente al ricorso a operatori ausiliari esterni e non impedisce alle imprese mandanti componenti di un raggruppamento temporaneo di assumere quote di esecuzione del servizio principale.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)