AVVALIMENTO E QUOTE DI ESECUZIONE NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (104.11)
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora, dopo un'iniziale ammissione con riserva del ricorrente, la gara sia stata aggiudicata definitivamente ad altro operatore economico e la parte istante dichiari formalmente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Nel merito, la disciplina dell'avvalimento di cui all'art. 104, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 si riferisce esclusivamente al ricorso a operatori ausiliari esterni e non impedisce alle imprese mandanti componenti di un raggruppamento temporaneo di assumere quote di esecuzione del servizio principale.
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