AVVALIMENTO - ATTO DI SEGNALAZIONE - PROPOSTA DI MODIFICA COMMI 1 E 11 DELL'ART. 89 DEL CODICE (89.1)
ATTO DI SEGNALAZIONE N. 3 DEL 28 luglio 2021
Concernente l’articolo 89, commi 1 e 11, del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50
Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 578 del 28 luglio 2021
L’Autorità segnala l’opportunità di:
1. modificare l’articolo 89, comma 1, quinto periodo, del codice dei contratti pubblici come di seguito indicato: «Nel caso di dichiarazioni mendaci, nei confronti dei sottoscrittori, si applica l’articolo 80, comma 12»;
2. modificare l’articolo 89, comma 11, primo periodo, del codice dei contratti pubblici nel senso di seguito indicato: «Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione riferiti a dette opere non è ammesso l’avvalimento»;
3. valutare gli interventi più opportuni al fine di adeguare i commi 6 e 7 dell’articolo 89 del codice dei contratti pubblici alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nella procedura di infrazione, prevedendo idonee misure volte a scongiurare la produzione di effetti negativi sul corretto svolgimento delle operazioni di gara e sulla corretta esecuzione del contratto.
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