IMPRESA AUSILIARIA SPROVVISTA DI ORGANICO - NULLITA' CONTRATTO DI AVVALIMENTO - PRESTITO SOLO CARTOLARE (89)
Relativamente all’avvalimento che abbia ad oggetto attestazione SOA, la giurisprudenza ha precisato che è ammissibile l'avvalimento anche quanto alla SOA, purché la messa a disposizione del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (così in termini Consiglio di Stato, Sez. V, 21 dicembre 2021, n. 8486; 12 marzo 2018, n. 1543).
In definitiva, nel caso di avvalimento che abbia ad oggetto l’attestazione SOA oggetto di prestito è l’intero apparato organizzativo (in termini di mezzi e risorse) del soggetto avvalso o parte di questo, nella misura necessaria all'esecuzione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2021, n. 8074 in cui si è ulteriormente specificato che “tale risultato (la disponibilità dell’intero complesso produttivo, n.d.s.) si potrebbe ottenere con un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda, ma la peculiarità di questa modalità di collaborazione tra imprese, che fa transitare l’avvalimento nella atipicità o, come altri dice, nella transtipicità, sta nel fatto che non si verifica il trasferimento definitivo dell’azienda, ma solo, appunto, una sua temporanea e parziale messa a disposizione per la singola gara e per il tempo necessario all’esecuzione del contratto d’appalto”).
Quest’ultimo profilo – la correlazione tra apparato organizzativo oggetto del prestito e capacità di esecuzione del contratto d’appalto in affidamento – ha carattere decisivo poiché il concorrente privo del requisito di attestazione SOA dichiara alla stazione appaltante di essere sprovvisto della capacità tecnico – professionale di eseguire il contratto (o parte di esso o alcune specifiche lavorazioni), e che si impegna, tramite avvalimento, a recuperare la capacità mancante, ma perchè ciò avvenga realmente è necessaria l’effettiva integrazione dei complessi aziendali dell’avvalente e dell’ausiliaria; diversamente, il contratto di avvalimento si risolve in una “scatola vuota” ossia in un trasferimento documentale cui non corrisponde alcun reale intervento dell’ausiliario nell’esecuzione dell’appalto, e, in definitiva, ove non si disponga diversamente, nell’affidamento dell’opera ad un concorrente che si è dichiarato incapace di eseguirla nella sua interezza.
Per le predette considerazioni, la sentenza di primo grado merita conferma con le precisazioni che seguono.
Se è vero che, in caso di avvalimento dell’attestazione SOA, oggetto di prestito è un intero complesso aziendale, assurge a presupposto di validità dell’instaurando rapporto collaborativo l’esistenza stessa di un complesso produttivo da prestare.
Nel caso di specie, l’assenza di tale complesso produttivo è ammessa dalla stessa appellante, la quale riferisce che, al momento della stipulazione del contratto di avvalimento, il geom. ……., direttore tecnico e titolare della ditta, era il solo componente dell’azienda; all’evidenza, dunque, non esisteva un complesso produttivo in grado di eseguire, sia pur in parte, la prestazione oggetto dell’appalto.
È corretto affermare, pertanto, che a mezzo avvalimento la ……. ha acquisito il titolo di qualificazione (l’attestazione SOA), ma non certo l’effettiva capacità di esecuzione del contratto di appalto oggetto di affidamento, della quale s’era dichiarata sprovvista con la domanda di partecipazione.
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