CONTRATTO AVVALIMENTO SOA – RISORSE UMANE - INDICAZIONE FIGURE PROFESSIONALI TROPPO SPECIFICHE - NON LEGITTIMO (89)
La concorrente, non essendo in possesso della certificazione SOA in categoria OS6 e OS/ in cui rientrano le lavorazioni oggetto di appalto ha inteso farsi “ prestare” il suddetto requisito di partecipazione dall’impresa ausiliaria Consorzio stabile …………. , la quale ha messo a disposizione, per tutta la durata dell’appalto :
- “ il know- how tecnologico e commerciale e di tutto lo staff tecnico , come centro di sviluppo , attraverso un costante coordinamento;
- numero di tecnici necessari per le varie tipologie di lavori, assunti con contratto da distacco, quali n. 1 ingegnere, n. 1 architetto, n. 1 geometra ;
- le attrezzature necessarie all’esecuzione dell’opera, attraverso contratto di noleggio;
- i mezzi necessari all’esecuzione dell’opera attraverso contratti di noleggio.
Ebbene, detto contratto di avvalimento, se sfugge alla censura di essere indeterminato quanto all’oggetto, in concreto si rivela inidoneo a comprovare in capo alla ricorrente il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, dando vita, in concreto alla violazione dell’obbligo del concorrente di eseguire prestazioni con le risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria ex art. 89 comma 9 del dlgs n. 50/2016 .
Il giudizio di inidoneità ed inadeguatezza del contratto di avvalimento relativamente al profilo delle risorse umane messo a disposizione dell’ausiliaria reso dal seggio di gara e fatto proprio dalla stazione appaltante quale peraltro espressione di discrezionalità tecnica ( cfr TAR Lombardia Sez IV n. 1288/2020 ) si rivela fondato e congruo , senza che in esso possano ravvisarsi vizi di illogicità o travisamento dei fatti proprio perché è stata correttamente rilevata la insufficienza concreta dei mezzi messi a disposizione in relazione alle opere specialistiche a farsi, non esaurendosi le esigenze organizzative e soprattutto operative all’uopo richieste . in quello che solo in via generale ha offerto la concorrente.
In altri termini, il contratto di avvalimento per cui è causa si atteggia a modello di ausilio di carattere generale valevole per altre categorie di lavorazioni, senza che “l’aiuto” possa rivelarsi in concreto satisfattivo delle esigenze di specializzazione e sicurezza sottese alle lavorazioni coinvolte nella esecuzione dell’opera de qua.
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