AVVALIMENTO PER INTEGRARE LA CLASSIFICA DELLA SOA: NON E' NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE L'INTERA STRUTTURA AZIENDALE (104.2)
Non viene accolta la censura sulla nullità del contratto di avvalimento in esame, che rispetta integralmente i requisiti previsti dall’art. 104 del d.lgs. 36/2023, contenendo una dettagliata indicazione delle risorse materiali e personali messe a disposizione.
Nella dichiarazione di impegno allegata sono specificati con precisione i mezzi (autocarro IVECO440 TRAKKER, container, motocompressore, mini pala) e il personale (operai specializzato, operaio comune, direttore tecnico).
La giurisprudenza amministrativa consolidata (Cons. Stato n. 169/2022) esclude rigidismi formali, richiedendo solo che l’avvalimento consenta di individuare l’apparato organizzativo prestato in misura proporzionata all’oggetto contrattuale.
La dettagliata indicazione delle risorse materiali e personali messe a disposizione rendono il contratto di avvalimento valido ed efficace.
Nel caso concreto, considerato che l'ausiliata possedeva già una qualificazione SOA OG3 classe II e che l’avvalimento mirava a integrare solo l’intervallo classificatorio, le risorse fornite appaiono pienamente adeguate e coerenti con il principio di proporzionalità.
La pretesa necessità di trasferire l’intera struttura aziendale dell’ausiliaria si scontra con il carattere parziale e settoriale del prestito del requisito, come confermato dalla plurima giurisprudenza citata (Cons. Stato n. 9050/2024).
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